Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge 210/92.
I benefici di cui alla suddetta legge spettano anche:
1) alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica,
2) alle persone che per motivi di lavoro e per incarico del loro ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie,
3) ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
Beneficiano della legge 210/92 anche gli eredi (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni) di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo. A tali eredi, compete la quota delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.
Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la patria potestà.
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