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Farmacie Ospedaliere

La distribuzione diretta di farmaci in ambito ospedaliero necessita di una prescrizione effettuata da un medico appartenente ad una struttura ospedaliera pubblica. Il cittadino in possesso della tessera di iscrizione al Servizio sanitario nazionale usufruisce dell'assistenza farmaceutica ospedaliera per ogni malattia attraverso specifiche procedure: 1) Patologie inserite nel prontuario ospedale territorio (elenco Pht, particolare elenco di malattie pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 162 serie generale G. U. n° 259 del 04/11/2004: per esempio anemia mediterranea, epatite cronica C, sclerosi multipla, trapianti d'organo, ecc.): i pazienti con malattie inserite in tale elenco devono essere in possesso del Libretto terapeutico individuale o Piano terapeutico rilasciato dai centri prescrittori regionali. Se il centro prescrittore è appartenente alla Asl, è possibile avere i farmaci presso le farmacie dei Presidi ospedalieri dove ha sede il centro prescrittore. Il medico di famiglia indicherà, ove necessario, se il farmaco è distribuito dalle farmacie private convenzionate. Nel caso di centro prescrittore non appartenente alla Asl, il paziente si rivolgerà alla farmacia del proprio distretto sanitario di residenza. Il paziente deve firmare per certificare l'avvenuta erogazione di farmaci che necessitano di un controllo periodico ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a della legge 405/2001 (farmaci Pht). 2) Farmaci rientranti nella legge 648/96: i pazienti con prescrizione di farmaci rientranti nella legge 648/96 (inseriti in elenco ministeriale, con indicazione terapeutica differente da quella riportata in foglietto illustrativo ed erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale) devono essere in possesso del modulo di prescrizione e della dichiarazione di consenso al trattamento (consenso informato) rilasciati da struttura ospedaliera. Se la struttura ospedaliera è della Asl, il paziente richiede i farmaci presso la farmacia del Presidio ospedaliero dove ha sede il centro prescrittore. Nel caso di struttura ospedaliera non appartenente alla Asl, il paziente deve richiedere i farmaci alla farmacia del proprio Distretto di residenza. 3) Dimissione ospedaliera: i pazienti in dimissione ospedaliera, con prescrizione rilasciata dal medico di reparto che effettua la dimissione, possono avere farmaci di fascia A compresi nel Prontuario ospedaliero aziendale per il primo ciclo di terapia. 4) Patologie con prescrizione di farmaci fascia H Osp 2 (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero oppure in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome): i pazienti che necessitano di tali farmaci (per esempio per la chemioterapia) devono essere in possesso della prescrizione rilasciata da struttura ospedaliera appartenente alla Asl, del modulo di prescrizione specifico e richiedere i farmaci presso le farmacie dei Presidi ospedalieri dove ha sede il centro prescrittore. Nel caso in cui il paziente appartenga alla Asl e il centro prescrittore non sia di competenza della stessa Asl, il primo mese di terapia sarà erogato dalla farmacia ospedaliera dell'Azienda che prescrive il farmaco e il prosieguo della cura sarà erogato dalle farmacie dei Presidi ospedalieri dell'Asl. I pazienti, a seconda del Distretto sanitario di residenza, dovranno recarsi alle farmacie dei relativi Presidi ospedalieri della Asl.



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