Chiunque abbia riportato danni irreversibili a seguito di un'epatite (grave infezione del fegato) contratta a seguito di una trasfusione (introduzione del sangue di un organismo detto donatore nel flusso sanguigno di un organismo ricevente), ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge 210/92.
I benefici di cui alla suddetta legge spettano anche:
1) alle persone contagiate da infezione da HIV (virus che causa immunodeficienza, cioè alterazione del sistema immunitario nell'uomo) a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati,
2) agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
Beneficiano della legge 210/92 anche gli eredi (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni) di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo. A tali eredi, compete la quota delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.
|